PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. È cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948.
      1-ter. È cittadino il figlio della donna di cui al comma 1-bis nato anteriormente al 1o gennaio 1948».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

      1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 3.
(Norma finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 1 e del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, rispettivamente introdotti e modificato dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.